Birra Artigianale: le novità introdotte dal nuovo collegato agricoltura
15 novembre 2016
Birra Artigianale: le novità introdotte dal nuovo collegato agricoltura
Con l’approvazione del nuovo Collegato agricoltura (L. 154/2016) per la prima volta nell’ordinamento italiano è stata introdotta la definizione di birra artigianale. Si tratta di una svolta storica.

 

L’art. 35 della nuova legge sancisce che Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione”.

 

Per piccolo birrificio indipendente, la legge intende un pubblico esercizio “legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”.

 

Il legislatore ha dunque costruito la definizione di birra artigianale su quella di birrificio artigianale. In altre parole è artigianale quella birra prodotta da un’azienda che rispetta determinati criteri di tipo tecnologico, quantitativo e strutturale.

 

Tutte le birre che non soddisfano questi requisiti non potranno riportare sull’etichetta la dicitura “birra artigianale”.

 

Rispetto alla produzione nelle grandi industrie, le birre artigianali non vengono sottoposte alla pastorizzazione e alla microfiltrazione. Questi due passaggi eliminano la potenziale carica batterica e sono quindi indispensabili per la grande distribuzione.

 

Quali sono i vantaggi introdotti dalla nuova legge?

Viene in primo luogo riconosciuto l’apporto umano nel processo produttivo: nella produzione della birra artigianale si escludono passaggi “industriali” – la pastorizzazione e la microfiltrazione – che alterano il prodotto impoverendolo delle sue proprietà organolettiche e nutrizionali.

È poi evidente la volontà del legislatore di valorizzare i piccoli birrifici rendendoli indipendenti sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista economico allo scopo di evitare la possibilità che queste piccole imprese vengano inglobate dalle multinazionali.

 

Alcune perplessità.

La nuova definizione di birra artigianale, pur essendo un’importante conquista per il settore, non è esente dal sollevare alcune perplessità.

La più importante è quella relativa al concetto di indipendenza. Un birrificio artigianale è considerato tale se non è controllato da un altro birrificio, di qualunque dimensione. Ma soprattutto l’indipendenza è considerata anche come utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, dettaglio che sembrerebbe escludere dalla definizione tutte le beer firm operanti in Italia.

 

La filiera del luppolo.

Il “Collegato agricolo” contiene anche disposizioni a favore della filiera del luppolo, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, analogamente a ciò che avviene all’estero.

L’obiettivo è quello di iniziare una coltivazione per riuscire a produrre birra con ingredienti completamente italiani.

Per questo progetto il Ministero delle Politiche Agricole stanzierà dei fondi per il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione del luppolo e dei suoi derivati, al fine di ricostruire il patrimonio genetico del prodotto, in collaborazione con il Ministero della Salute che si occuperà della scelta dei fitofarmaci idonei alla coltivazione.

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