La nuova classificazione dei prodotti e le modalità di etichettatura sono finalizzate a dare piena riconoscibilità agli occhi dei consumatori del prodotto italiano e a dare maggiore tutela ad una produzione che subisce la concorrenza, molte volte sleale, delle importazioni dalla Cina.
In particolare la legge fornisce le definizioni commerciali dei vari prodotti rinviando, per la definizione dei requisiti qualitativi di ciascuna indicazione commerciale, ad un successivo decreto interministeriale da emanarsi entro sei mesi.
Per quanto riguarda la tutela e la promozione della qualità della produzione del pomodoro, la legge interviene in seguito alle modifiche avvenute nella normativa europea nel corso degli anni, prevedendo disposizioni sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti, sull’etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni.
La definizione contenuta nel Collegato agricolo (art. 24)
I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in: pomodori non pelati interi; pomodori pelati interi; pomodori in pezzi. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dalla normativa. Ḕ ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione.
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell’acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
- pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 %;
- polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell’acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 %, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
- pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell’acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.
Come si evince dal testo della legge, oggi le disposizioni di legge ampliano la definizione dei vari sottoprodotti del pomodoro, aggiungendo i pomodori semi-dry o semi-secchi e chiarendo anche cosa debba intendersi per polvere di pomodoro; tutti prodotti, questi ultimi, che sono sempre più utilizzati ma che prima dell’approvazione del nuovo Collegato agricoltura non erano disciplinati da alcuna norma.
Etichettatura e confezionamento.
I prodotti descritti sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori e sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione.
La nuova disciplina, pur presentandosi come innovativa, non esente dal suscitare qualche perplessità. Una fra tante, si specifica la procedura di lavorazione per i pomodori disidratati e per quelli semi-secchi, che non possono essere ottenuti esponendo il prodotto fresco al Sole, bensì utilizzando stufe o tunnel ad aria calda. Ciò comporta una certa resistenza da parte delle aziende del settore, abituate ai tradizionali metodi “naturali” tramandati ormai di generazione in generazione.
Attendiamo il decreto ministeriale, a cui la legge fa espresso rinvio, che da qui a pochi mesi darà una definizione dei requisiti qualitativi di ciascuna indicazione commerciale.
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