I fondi possono essere creati e gestiti da cooperative agricole, consorzi di cooperative agricole, da società consortili, imprenditori singoli e/o associati, da organizzazioni di produttori, dai consorzi di difesa. Il fondo può essere incrementato da contributi volontari erogati dai singoli agricoltori aderenti, da mutui o finanziamenti erogati da istituti di credito per consentire la liquidazione dei pagamenti compensativi, da erogazioni di natura finanziaria a cura di soggetti privati che possono non rispettare i requisiti per essere ritenuti quali agricoltori in attività, dai risarcimenti assicurativi e dai proventi derivanti dalla gestione del fondo stesso.
L’adesione al fondo è volontaria. Sono individuati solo alcuni soggetti che vengono espressamente esclusi dalla possibilità di adesione quali:
- Soggetti in liquidazione amministrativa coatta
- Soggetti in stato di fallimento
- Soggetti in stato di concordato preventivo
Le uscite saranno alimentate da versamenti degli indennizzi ai soggetti aderenti, dalle spese assicurative per la copertura dell’eventuale quota non garantita dal fondo nonché da oneri finanziari.
ATTIVAZIONE DEL FONDO
I sostegni sono previsti
- In caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale;
- A seguito di un drastico calo di reddito.
VERIFICA RICHIESTA DI EROGAZIONE
Prima che l’intervento venga erogato, è necessario che vi sia innanzitutto una verifica dell’evento, procedura che può essere affidata a soggetti esterni, e poi alla disponibilità del fondo, salvo decisione del gestore di procedere alla richiesta di mutui bancari.
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO
- Nel caso di azionamento del fondo per perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un’emergenza ambientale, qualsiasi sia la disponibilità patrimoniale del fondo, le erogazioni degli indennizzi ammontano a un tetto massimo di importo pari al 100% della perdita.
- Nel caso di azionamento del fondo a seguito di un drastico calo di reddito, si deve fare riferimento ai limiti previsti dall’articolo 39 del Regolamento UE, il quale prevede l’attivazione dell’indennizzo solo se il calo del reddito è superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei 3 anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui 5 anni precedenti, escludendo l’anno con reddito più elevato e l’anno con reddito più basso. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore all’80% la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione.
Per informazioni, contattaci.
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