Fino al 15 luglio 2021 è possibile presentare domande a valere sulla misura riconversione e ristrutturazione vigneti dell’OCM Vino che prevede contributi fino a 24.500€ per ettaro. Le novità sono contenute nella circolare AGEA del 24 maggio (n° 38017).
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
- a) la riconversione varietale che consiste:
– nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
– nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;
- b) la ristrutturazione, che consiste:
– nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.
La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari, soglia che scende a 0,3 ettari per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro.
IL CONTRIBUTO – Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nella forma della compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura o in forma di contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 euro/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, alternativamente:
- sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro/Ha;
- sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del Regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro/Ha, elevato a 15.000 euro/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate.
Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare tali importi fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 euro/Ha, elevato a 24.500 euro/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
Chi può richiedere i contributi
Il premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è destinato alle persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Tra i beneficiari rientrano anche coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.
Nello specifico, i beneficiari sono:
- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti, che poi erogano gli aiuti ai conduttori delle aziende agricole,
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le domande rese.
Quando presentare domanda
SCADENZE – La domanda di aiuto deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno all’Organismo Pagatore competente, che garantisce l’apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza.
Limitatamente alla campagna 2021/2022, la circolare AGEA fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande al 15 luglio 2021, mentre il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio 2022.
Solo per le domande presentate nella campagna 2021/2022, i richiedenti non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, prima del 1° novembre 2021.
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