Come è noto da tempo: la canapa è una coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura (è stato verificato anni fa a Taranto come la coltivazione di canapa sia in grado di assorbire ed eliminare diossina dal terreno ad esempio), alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché quale sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
Vale la pena ricordare che la nuova legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE.
La coltivazione di tali varietà è consentita senza necessità di autorizzazione.
Tramite il nuovo DDL, il Governo intende quindi incentivare:
- la coltivazione e la trasformazione;
- l’impiego ed il consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali (fibra, canapulo, polveri, cippato, biomassa, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico per autoconsumo;);
- lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori (ad es.: materiale organico dedicato alla pratica del sovescio, materiali per bioedilizia);
- la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica e fito-depurazione dei terreni, attività didattiche e di ricerca, coltivazioni dedicate al florovivaismo
Il coltivatore ha l’obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l’obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Restano salvi tutti i controlli e le norme già previste per la determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), con qualche aggiornamento quali quelli indicati a seguire.
Qualora gli addetti ai controlli reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
Se all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6 %, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di legge.
Incentivi per la filiera della canapa saranno disposti annualmente dal MIPAAF per favorire progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati al miglioramento operativo, alla ricostituzione del patrimonio genetico e all’individuazione di corretti processi di meccanizzazione.
Le Regioni potranno a loro volta promuovere azioni di formazione in favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondere, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
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