Si comunica che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 31 marzo 2021, sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato.
Cos’è
Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora.
Le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 4 dicembre 2014 sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative.
Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell’ intervento.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Iniziative ammissibili
I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Agevolazione concedibile
I finanziamenti agevolati:
- hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.
Normativa
Decreto direttoriale 31 marzo 2021 con allegati e modulistica
Decreto ministeriale 4 gennaio 2021
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