L’art. 10 disciplina il “contributo ambientale” dovuto al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti). In particolare il comma 1 ne prevede la rideterminazione, a decorrere dall’anno 2017, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti.
L’art. 11 interviene in materia di consorzi e sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla parte IV del Codice dell’ambiente (D.Lsg 152/29006). Il comma 1 prevede, in particolare, che le imprese agricole, singole o associate, quando obbligate, aderiscano ai consorzi e ai sistemi di raccolta in questione attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il comma 2 prevede che le imprese agricole che lo utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all’iscrizione ai c.d. consorzi imballaggi.
L’articolo 41 del provvedimento, va a modificare il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) inserendo tra le materie escluse dalla disciplina dei rifiuti la paglia, gli sfalci e le potature da aree verdi, come giardini, parchi e cimiteri o da attività agricole e agro-industriali, “nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione…”.
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